Altri contenuti - Accesso civico

Normativa di Riferimento:

Decreto Legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Descrizione:

Le modalità di accesso civico attualmente previste sono:

  1. Accesso “generalizzato” (art. 5, comma 1 del Decreto Trasparenza), disponibile per chiunque e su ogni atto e informazione detenuti dalla società, salvo le esclusioni e i limiti previsti dalle linee guida ANAC con la Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016,
  2. Accesso civico “semplice (art. 5, comma 1 del Decreto Trasparenza) è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 33/2013, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

L’istanza di accesso civico non richiede ai sensi della legislazione vigente alcuna motivazione e deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti. La richiesta (come specificato nelle Linee guida ANAC) non deve essere generica ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione del quale si richiede l’accesso. L’istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso alla società e non può riguardare dati ed informazioni generiche relativi ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce con certezza la consistenza, il contenuto e nemmeno l’effettiva sussistenza.

La richiesta di accesso civico è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza della società.

Con la presentazione dell’istanza è avviato il procedimento di accesso civico. Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati.

In caso di accoglimento l’Aset provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti (per l’accesso generalizzato), ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (per l’accesso cd. Semplice), a pubblicare gli stessi sul sito ed a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicandogli il collegamento ipertestuale.

Il Responsabile  della prevenzione della corruzione e della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti.

Dove rivolgersi:

La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata:

- tramite posta elettronica agli indirizzi: n.bajerska@asetservizi.it;

- tramite posta ordinaria all'indirizzo:

Aset SpA Via Luigi Einaudi, 1 61032 Fano.

Direttamente presso gli uffici amministrativi:

Aset SpA Via Luigi Einaudi, 1 61032 Fano.

Modulo Richiesta di accesso civico "generalizzato"

Modulo Richiesta di accesso civico "semplice"

REGISTRO DEGLI ACCESSI

Registro di accesso civico generalizzato ex art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013

Registro di accesso civico semplice ex art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013

Data ultimo aggiornamento: 20/06/2024 12:40:31