TITOLO III – ACCERTAMENTO DEI CONSUMI, ECCEDENZE, MODI DI PAGAMENTO, APPARECCHI DI MISURA

Art. 25 – Misura dell’acqua

Il volume di acqua erogata viene accertato a mezzo del contatore dell’acqua collocato presso l’utenza. Nel caso di contatori unici esistenti a servizio di più unità immobiliari, i clienti devono dare tempestivamente comunicazione all’azienda in merito a qualsiasi variazione del numero delle unità immobiliari servite, e dell’uso dell’acqua fornita.

I clienti possono collocare a valle del contatore dell’acqua installato dall’azienda, a loro cura e spese e sotto la loro responsabilità, misuratori divisionali al fine della ripartizione delle spese fra i condomini in base alla legge 36/94 e D.P.C. del 4.3.1996; il volume da fatturare è in ogni caso quello accertato dal contatore dell’azienda. L’unità di misura è il metro cubo.

Art. 26 – Fatturazione

L’acqua viene fatturata al cliente in ragione del consumo indicato dal contatore. L’azienda si riserva la facoltà di emettere nel corso dell’anno bollette di acconto sul consumo.

Dopo la lettura del contatore viene effettuato il conguaglio addebitando o accreditando al cliente la differenza tra l’effettivo consumo indicato dal contatore e quello presunto addebitato con le bollette di acconto. Resta salvo il diritto dell’azienda di rilevare i consumi degli utenti mediante lettura dei misuratori in qualsiasi momento, nonché di apportare eventuali modifiche al sistema di fatturazione.

Art. 27 – Pagamenti

Il pagamento dei consumi addebitati, delle imposte e tasse di ogni eventuale onere aggiuntivo, vigenti al momento dell’emissione della bolletta, deve essere effettuato dal cliente entro il termine di scadenza indicato nella bolletta e secondo le modalità stabilite dall’azienda. In caso di ritardo nei pagamenti, l’azienda applica, in aggiunta all’importo della bolletta, una penale di mora, nella misura indicata nell’Allegato D.

La morosità, inoltre, dà diritto all’azienda a procedere alla sospensione dell’erogazione dell’acqua previo invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e senza l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, addebitando la relativa spesa al cliente stesso. Il cliente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell’erogazione. In caso di ripristino conseguente ad un distacco per morosità, il cliente, saldato il debito, è tenuto a pagare le spese di riattivazione previste all’Allegato F (intervento per distacco della fornitura e successiva riattivazione), oltre le spese per le azioni svolte dall’azienda a tutela dei suoi diritti.

Nel caso in cui, trascorsi trenta giorni dal distacco della fornitura, si sia proceduto alla chiusura del servizio per morosità, l’azienda ha la facoltà di richiedere che il nuovo contratto sia stipulato dal proprietario. La bolletta si intende accettata nel suo contenuto se non viene espressamente contestata dal cliente entro trenta giorni dalla data di scadenza.

Art. 28 – Contatori dell’acqua I contatori dell’acqua sono di proprietà dell’azienda: il tipo e il calibro sono stabiliti dall’azienda stessa, in relazione al tipo della fornitura e al consumo medio giornaliero e alla portata massima oraria richiesta. L’azienda ha la facoltà di cambiare i contatori dell’acqua e di variarne il calibro quando lo ritenga opportuno, senza l’obbligo di preavvisi o di giustificazioni. I clienti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

Art. 29 – Bocche antincendio

Per l’alimentazione di bocche antincendio viene stipulato apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi. Restano pure distinte le relative prese di alimentazione, le quali non possono in alcun modo essere destinate ad utilizzazioni diverse.

La misurazione dell’acqua avviene con contatore posizionato all’inizio della proprietà privata al confine con il suolo pubblico. Per detti contratti è applicata la tariffa relativa alla tipologia d’uso non domestico.

Le bocche antincendio non sono soggette al pagamento della tariffa per fognatura – depurazione. Normalmente ogni unità immobiliare è dotata di un’unica presa di alimentazione antincendio soggetta a contratto. A richiesta degli interessati si potranno installare più prese di allaccio alla rete, ciascuna soggetta a separato contratto, quando:

  • l’edificio sia dotato di più vani scala fra loro indipendenti;
  • la richiesta derivi da precise prescrizioni del competente Comando dei Vigili del Fuoco.

L’azienda non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell’acqua e la portata al momento dell’uso. L’impianto antincendio, dopo l’apparecchio di misura, deve essere dimensionato secondo le norme vigenti e le prescrizioni impartite dal competente Comando dei Vigili del Fuoco. Il cliente ne cura la posa e la successiva manutenzione periodica. Al sistema antincendio va applicata una valvola di ritegno da posizionarsi dopo il contatore.

Quando per motivi tecnici deve essere installata una idonea riserva idrica alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti di approvvigionamento private, è a carico del cliente l’inserimento obbligatorio, al posto della valvola di non ritorno, di un idoneo apparecchio disconnettore, la cui posa in opera e successiva manutenzione è a carico del cliente.

Quando, a suo insindacabile giudizio, l’azienda ritiene probabile un rischio di inversione del senso del flusso tra la rete di distribuzione generale e l’impianto interno antincendio, può prescrivere l’inserimento obbligatorio, dopo il contatore, di un idoneo apparecchio disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, la cui posa in opera e successiva manutenzione è a carico del cliente.

Art. 30 – Posizione e custodia dei contatori

I contatori dell’acqua sono collocati al limite della proprietà privata, nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dall’azienda e di facile accesso agli incaricati della stessa. A monte del contatore viene collocato, un rubinetto d’arresto e se ritenuto opportuno, un giunto dielettrico, mentre a valle del contatore stesso è posta in opera una valvola di non ritorno, atta ad impedire il ritorno dell’acqua già consegnata ai clienti, a causa di un eventuale abbassamento della pressione in rete.

L’azienda ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese del cliente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell’apparecchio. Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo apposto dall’azienda. Il contatore è sistemato entro apposita nicchia in muratura costruita a cura del cliente mentre lo sportello e relativa chiave unificata sono forniti dall’azienda con addebito al cliente.

Il cliente ha l’obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi l’onere delle relative operazioni di manutenzione. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a impedire o compromettere il regolare funzionamento del contatore, possono dar luogo ad azione giudiziaria contro il cliente, alla sospensione immediata dell’erogazione ed alla revoca della fornitura. Resta a carico del cliente apporre su ciascun contatore un cartellino indicante la proprietà servita.

L’azienda si riserva la facoltà di collocare un unico contatore dell’acqua per gli impianti che servono più unità immobiliari relative ad un condominio, nel caso in cui i contatori delle singole unità immobiliari siano installati all’interno della proprietà privata, e non si addivenga ad un accordo per lo spostamento al limite della proprietà privata.

Art. 31 – Guasti agli apparecchi di misura ed accessori

Il cliente è il consegnatario del contatore dell’acqua installato a seguito della stipula del contratto. Nel caso di guasti il cliente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’azienda, affinché si possa provvedere alla sostituzione. Il cliente deve inoltre proteggere il contatore dal gelo e dalle manomissioni, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti, che possono avvenire per qualsiasi causa.

È facoltà dell’azienda di effettuare controlli in qualsiasi momento e di imporre più idonea protezione. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori, nei casi di danneggiamento per dolo o incuria sono a carico del cliente. Il cliente deve porre pure la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti e simili nelle proprie condotte interne che possono provocare dispersioni di acqua in quanto è tenuto a pagare integralmente l’acqua misurata dal contatore.

Art. 32 – Verbali di posa, rimozione e sostituzione del contatore

All’atto della installazione, rimozione o sostituzione del contatore dell’acqua viene redatto un verbale su un apposito modulo predisposto dall’azienda; nel verbale sono menzionati il tipo di apparecchio, il numero di matricola, il consumo registrato nonché il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

L’azienda dà disposizioni circa la protezione del contatore, e verifica la regolarità dell’eventuale sistema di disconnessione idraulico installato a valle del contatore. I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni dell’azienda ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

Art. 33 – Lettura dei contatori

La lettura dei contatori viene eseguita almeno tre volte l’anno in periodi stabiliti dall’azienda. Agli effetti della determinazione dei consumi sono considerati soltanto i metri cubi interi rilevati alla lettura del contatore. Qualora per causa del cliente, non sia possibile eseguire la lettura, l’incaricato dell’azienda lascia presso il domicilio dello stesso (nella buca delle lettere o nei locali comuni dell’edificio), un modulo (cartolina per autolettura) sul quale il cliente trascrive la misura riportata dal contatore e la data del rilievo, da far pervenire quindi all’azienda.

Il cliente è responsabile a tutti gli effetti della lettura da lui eseguita. Qualora l’impossibilità di eseguire la lettura del contatore per fatto imputabile al cliente si verifichi per tre volte di seguito, può essere disposta la chiusura dell’utenza previo invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; la riapertura del contatore può in tal caso effettuarsi soltanto dopo che il cliente abbia provveduto al pagamento dei consumi accertati e delle spese per lo spostamento dello stesso al confine di proprietà, in modo tale che le successive letture possano avvenire senza ostacolo alcuno . L’azienda ha, comunque, la facoltà sia di emettere bollette di consumo presunto (con conguaglio successivo alla lettura del contatore), sia di effettuare letture di verifica o supplementari.

Art. 34 – Verifica delle letture dei contatori

L’azienda provvede ad effettuare il controllo della lettura del contatore tutte le volte che il cliente lo richieda per iscritto. In caso di riscontro di anomalie di funzionamento, le spese delle prove e verifiche sono a carico dell’azienda, che provvede al rimborso di eventuali errate fatture, nel caso l’errore di misura accertato sia sfavorevole al cliente, limitatamente all’ultimo periodo di lettura rispetto alla data dell’accertamento. Se invece la verifica comprova l’esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dalla normativa vigente, l’azienda addebita al cliente, nella fatturazione successiva, le relative spese di verifica secondo gli importi stabiliti all’Allegato F.

Art. 35 – Irregolare funzionamento del contatore

Nel caso in cui l’azienda accerti il blocco del contatore, al cliente viene addebitata la media dei consumi dei corrispondenti periodi dell’ultimo biennio relativamente al periodo in cui si presume si sia verificato il blocco del contatore, in base a valutazioni e stime effettuate dall’ufficio tecnico; nel caso non siano disponibili i dati relativi ai consumi storici, la stima viene eseguita in base ai consumi medi registrati per utenze similari, o in base alle potenzialità installate.

Qualora invece sia riscontrata l’irregolarità di funzionamento del contatore, l’azienda può addebitare eventuali consumi non registrati in base ai criteri sopra indicati. Nei casi di manomissione del contatore, o in mancanza di ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo stesso è determinato su accertamento tecnico dell’azienda.