Tariffe e metodo di calcolo TARI

L’art.1, comma 639 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1 Gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a carico dell’utilizzatore, con contestuale soppressione della TARES in vigore fino al 31 Dicembre 2013.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo (ad esempio, locazione, comodato d’uso, usufrutto, proprietà, ecc.), di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

Il principio fondamentale per l’applicazione della TARI, secondo l'art. 1 c. 652 L. n. 147/2013 è quello in base al quale “chi inquina paga”.

Si considera assoggettabile al tributo la “superficie calpestabile” di unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto urbano, suscettibili di produrre rifiuti. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.  

La superficie calpestabile rappresenta la base di calcolo della tassa sui rifiuti, poiché fa riferimento ai metri quadrati netti all’interno delle mura. Nel caso di utenze domestiche, oltre alla superficie dell’immobile si tiene conto anche del numero di occupanti.

Sono considerate attendibili, nonché fonti per l’applicazione della TARI, le superfici che sono state accertate o dichiarate al momento del pagamento delle precedenti tasse (TARES o TARSU). Fanno eccezione le variazioni avvenute in seguito.

La TARI è costituita da una quota fissa e da una quota variabile e viene calcolata in maniera differente a seconda se si tratti di immobili a uso domestico residente, uso domestico non residente o a uso non domestico:

  • per le utenze domestiche residenti – immobili ad uso privato –  l’importo dipende dalla superficie calpestabile degli immobili (abitazioni, garage, cantine, posti auto, pertinenze) e dal numero di componenti il nucleo familiare;
  • per le utenze domestiche non residenti – immobili a disposizione ad uso privato –  l’importo dipende dalla superficie calpestabile degli immobili (abitazioni, garage, cantine, posti auto, pertinenze) e dal numero presuntivo di componenti il nucleo familiare, identificato dal regolamento comunale;
  • per le utenze non domestiche – immobili utilizzati per attività produttive, amministrative e commerciali – l’importo dipende dalla superficie calpestabile degli immobili e dai coefficienti di produttività rifiuti specifici per la categoria in cui l’attività in questione si colloca.

Come calcolare la TARI per utenze domestiche (residenti e non residenti)

La superficie "calpestabile" dei locali (i metri quadrati netti interni alle murature) viene moltiplicata per la parte fissa unitaria. A quest’ultima viene poi aggiunta la parte variabile, ovvero quella parte che viene decisa in base al nucleo familiare e a quanti componenti di esso occupano l’immobile. Infine, devono essere aggiunti all’importo netto della TARI il TEFA - tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (ex art. 19 D.Lgs. 504/1992) - pari al 5% del dovuto TARI, che deve essere riversato direttamente alla Provincia, e le componenti perequative (dall’anno 2024).

Come calcolare la TARI per utenze non domestiche

La superficie “calpestabile” dei locali (i metri quadrati netti interni alle murature) viene moltiplicata per la parte fissa unitaria della categoria a cui appartiene. La classificazione delle utenze non domestiche segue le 30 categorie merceologiche del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158. Va aggiunto, poi, al risultato il prodotto tra la parte variabile della categoria e la superficie dei locali. Infine, devono essere aggiunti all’importo netto della TARI il TEFA - tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (ex art. 19 D.Lgs. 504/1992) - pari al 5% del dovuto TARI, che deve essere riversato direttamente alla Provincia, e le componenti perequative (dall’anno 2024).

La parte fissa della TARI è determinata in base alle corrispondenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti.

La parte variabile, invece, serve a finanziare quei costi, per l’appunto variabili, come il trasporto dei rifiuti, la raccolta, il riciclo e lo smaltimento, è calcolata in relazione alla quantità di rifiuti attribuiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione (art. 3 c. 2 d.p.r. n. 158/1999).

Alla TARI viene applicata anche l’addizionale provinciale, nella misura del 5% dell’imposta. Tale cifra sarà corrisposta alla Provincia per i servizi che svolge per la protezione, tutela e igiene ambientale (articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504).

Ogni Comune con propria delibera di Consiglio Comunale approva, entro il termine prefissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità alla normativa vigente (in particolare a quanto previsto dal DPR n. 158/99 e s.m.i.) a copertura del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, approvato dall’Autorità Territoriale d’Ambito e conforme alle delibere stabilite a livello nazionale da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) - Vedere di seguito quanto deliberato nel merito dai CC dei Comuni di Fano e Pergola in cui ASET gestisce la TARI.

Ogni Comune stabilisce, con ulteriore delibera di Consiglio Comunale, il Regolamento di applicazione della TARI, per la definizione delle superfici soggette a TARI, delle riduzioni e agevolazioni attive e le scadenze di pagamento - Vedere nel merito i Regolamenti TARI approvati dai CC di Pergola e Fano al seguente link 

TARI 2024 - COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA

Con delibera del 3 agosto 2023 n. 386, ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) ha istituito le seguenti due componenti perequative in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

  1. 𝑈𝑅1,𝑎 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
  2. 𝑈𝑅2,𝑎 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;

Per il 2024 la componente 𝑈𝑅1,𝑎 è pari a Euro 0,10 per utenza mentre la componente 𝑈𝑅2,𝑎 è pari a Euro 1,50 per un totale di Euro 1,60 per utenza.

La componente 𝑈𝑅1,𝑎 potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con l’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.

La componente 𝑈𝑅2,𝑎 potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Le componenti perequative sono dovute per ciascuna utenza e per ciascun anno (a partire dall’anno 2024).
L'applicazione delle componenti perequative è rapportato al periodo in cui l'utenza è attiva per lo specifico contribuente.

Le Amministrazioni comunali di Fano e Pergola hanno disposto in un’unica rata l’integrale pagamento delle due componenti perequative di cui alla predetta Deliberazione n. 386/2023/R/RIF, ragionevolmente nella rata di conguaglio garantendo la compatibilità con le disposizioni normative e regolamentari.

Pertanto il Calcolo TARI dall’anno 2024 verrà aggiornato per la corretta applicazione di queste componenti e tali informazioni aggiuntive saranno inserite negli avvisi di pagamento inviati agli utenti, con l’indicazione distinta degli importi (espressi in euro), del valore unitario (espresso in euro/utenza), nonché della finalità per cui tali componenti sono state istituite relativamente a ciascuna delle componenti perequative.

Per maggiori dettagli sulle tariffe e sulle agevolazioni disponibili nei Comuni in cui ASET gestisce la TARI è necessario visionare i moduli Tariffe e metodo di calcolo TARI riportati di seguito.

Le agevolazioni possono essere attivate al momento della sottoscrizione del contratto o successivamente, qualora si verifichino le condizioni per la loro applicazione. Per richiederle è necessario contattare ASET S.p.A. utilizzando i seguenti canali:

Si evidenzia che l’applicazione delle tariffe seguenti viene eseguita secondo quanto stabilito dal D.L. 06/12/2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.”

ART.13

Comma 15-ter: A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre (134) dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre (134) dello stesso anno.
I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.
I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre (134), a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre (134), si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. (129)


Comune di Fano

Il Gestore ASET S.p.A. invia il documento di riscossione con frequenza quadrimestrale, ovvero suddividendo l’ammontare complessivo in tre rate scadenti nei mesi di giugno (acconto), ottobre (acconto) e febbraio (saldo) dell’anno successivo a quello di competenza.

Il Comune di Fano ha deliberato le tariffe per l'anno 2023, che verranno applicate fino alla bollettazione con scadenza ottobre 2024

Riduzioni tariffarie per Utenti in disagio economico e sociale

Per il Comune di Pergola sono previste riduzioni tariffarie per anziani con pensione minima e per famiglie che hanno residente nel nucleo famigliare un portatore di handicap invalido al 100% così come da art.24 "Altre agevolazioni" del vigente Regolamento. Le riduzioni possono essere richieste con le stesse modalità sopra descritte.


Meccanismi di conguaglio

Riportiamo di seguito un semplice esempio per spiegare i meccanismi di conguaglio. Ricordiamo che il conguaglio sarà riconosciuto nella prima bolletta utile.

Il sig. Mario Rossi ha pagato la TARI 2019 sulla base di questi dati: 100 mq per 3 occupanti, spendendo complessivamente 257.11 euro.

In seguito ad una variazione della superficie dell'immobile da 100 a 130 mq che decorre dal 01/01/2019 la TARI sarà soggetta al seguente conguaglio:

  • importo già calcolato per il 2019: 257.11 euro
  • importo corretto per il 2019 in seguito alla variazione di superficie: 291.58 euro
  • conguaglio TARI 2019 pari a 291.58 - 257.11 = 34.47 euro