Parcheggi a pagamento con parcometro
Articolo 12
La sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di un tariffa mediante l’utilizzo di appositi dispositivi di controllo della durata degli stazionamenti (dispositivi automatici: parcometri), oppure mediante altre forme (anche in abbonamento) che potranno essere previste e disciplinate dal Gestore.
Articolo 13
Nel caso di mancato funzionamento dei dispositivi automatici l’utente sarà tenuto ad avvalersi del dispositivo automatico più prossimo allo stallo occupato o avvalersi delle eventuali disposizioni che saranno indicate dal gestore.
Articolo 14
Il documento attestante la regolarità del pagamento della sosta dovrà essere esibito a cura dell’utente che provvederà ad esporlo in modo ben visibile sul cruscotto all’interno della relativa vettura al fine di consentire il controllo del corretto esercizio della sosta.
Articolo 15
L’utilizzo dei parcometri è disciplinato ai sensi degli articoli 7 e 157 del NCS. La ricevuta rilasciata da ogni parcometro potrà essere diversificata in tinta o nella scritta in modo da risalire a quale area è riservata.
Articolo 16
La sosta mediante parcometro non è soggetta a limitazione della durata nell’ambito della fascia oraria determinata eccetto per i casi espressamente prescritti e pubblicizzati mediante cartello esposto nelle immediate vicinanze del parcometro stesso.
Articolo 17
Le tariffe e le fasce orarie di pagamento sono stabilite dalla Giunta Comunale d’intesa con il Gestore e comunicate al Consiglio Comunale in conformità delle eventuali direttive del Ministero competente in materia o di altre pubbliche autorità stabilite dalla legge.
Articolo 18
Sono esenti dalla tariffa nelle aree di sosta a pagamento i veicoli in servizio per conto dei seguenti soggetti purché muniti di idoneo contrassegno di riconoscimento solo ed esclusivamente per motivate esigenze di servizio:
- Magistrati con sede di lavoro in Fano o Pesaro, dirigenti della Prefettura di Pesaro, Forze Armate, Carabinieri, Polizia dello Stato, Guardia di Finanza, Guardia Forestale, Polizia Provinciale, Guardia Costiera, Corpi di protezione civile, Arpam, Vigili del Fuoco, Mezzi di soccorso, Pubbliche amministrazioni in servizio operativo, Medici di famiglia iscritti al SSN in visita domiciliare per il massimo di un’ora, Enti e società erogatori di servizi (Enel distribuzione Spa, Telecom Spa, Snam Spa, Aset Holding Spa, Aset Spa).
I mezzi utilizzati per lavoro dalle attività commerciali ed artigianali di cui all’allegato D/02 possono sostare gratuitamente negli appositi spazi assegnati al gestore limitatamente al carico e scarico delle merci per il tempo strettamente necessario a dette operazioni.
Articolo 19
Negli spazi riservati a persone diversamente abili, individuati dall’apposita segnaletica, possono sostare gratuitamente solamente i veicoli che espongono lo speciale contrassegno di cui all’art. 6 del Dpr 384/78.
Articolo 20
Nelle aree oggetto di sosta a pagamento il gestore provvederà a tracciare la segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente come segue:
- segnaletica orizzontale che delimita la sosta a pagamento colore azzurro con larghezza delle strisce di cm. 12;
- segnaletica relativa agli stalli riservati a persone diversamente abili colore giallo con apposito simbolo che dovranno essere conformi al DL n. 285/1992 e al DPR n. 495/1992;
- la rimanente segnaletica dovrà essere di colore bianco.
Articolo 21
I controlli sulla regolarità della sosta a pagamento saranno assicurati dal Corpo di Polizia Municipale ed eventualmente, in via sussidiaria, da personale all’uopo incaricato dal Gestore munito di idonea tessera di riconoscimento e di abbigliamento di servizio che agirà quale ausiliario del traffico.