Accertamento della Sosta

RISPETTARE LE REGOLE CONVIENE A TUTTI

Per coadiuvare e potenziare le funzioni di controllo degli organi di Polizia Municipale, il Comune di Fano ha istituito, ai sensi dell’art. 17, commi 132 e 133 della Legge 15.05.1997 n. 127 e s.m.i, il servizio di Ausiliari del traffico.

Aset S.p.A., in qualità di concessionario unico della sosta a pagamento sul territorio comunale, ha assunto dal 1 gennaio 2010 il servizio di controllo e verifica delle aree pubbliche adibite a sosta a pagamento.

Tali funzioni sono espletate attraverso le figure degli “Accertatori della sosta”(personale alle dipendenze di Aset), la cui nomina è competenza del Sindaco che, dopo una preventiva valutazione delle idoneità personali ed un adeguato percorso formativo sulle materie collegate alle violazioni accertabili, provvede, con apposito atto amministrativo, ad incaricare le persone all'uopo individuate.

Gli accertatori della sosta hanno la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p.

In precedenza questi compiti erano svolti esclusivamente alla Polizia Municipale che, sgravata di questo compito specifico, ha maggiori risorse umane da dedicare al controllo del territorio ed alle attività di polizia stradale, aumentando così la sicurezza dei cittadini.

Il rispetto delle norme in materia di sosta a pagamento è un atto di civiltà che tutti dobbiamo compiere, nell’interesse collettivo di garantire a coloro che lo desiderano, la possibilità di fruizione del servizio.

Per ogni altra informazione, è possibile consultare il Regolamento Comunale di istituzione del servizio.

IL PREAVVISO DI ACCERTAMENTO

Gli Accertatori della Sosta che controllano le aree di sosta a pagamento gestite da Aset S.p.A. emettono, nei casi di violazione delle specifiche norme del codice della strada, dei preavvisi di accertamento. Il preavviso, un tagliando stampato su carta chimica comprensivo del QR Code per il pagamento della sanzione mediante sistema PagoPA, viene lasciato sul parabrezza del veicolo sanzionato, mentre i dati relativi al preavviso emesso vengono inviati informaticamente al Comando di Polizia Municipale di Fano che poi procederà all'eventuale verbalizzazione e notifica.

Non è possibile contestare il preavviso, quindi gli utenti che volessero opporsi alla sanzione devono recarsi al Comando di Polizia Municipale di Fano, sito in via Mura Malatestiane n. 2 – 61032 Fano (PU), muniti del tagliando di preavviso, della patente di guida, del documento di identità e del codice fiscale, per farsi rilasciare il verbale.

In caso contrario se non si richiede la verbalizzazione di persona e se non si procede al pagamento della sanzione entro i termini di legge, entro 5 giorni dall’emissione del preavviso è previsto il pagamento in forma ridotta del 30%, il Comando di Polizia Municipale procede d’ufficio alla redazione del verbale e alla notifica all’utente, con il relativo aumento del costo per spese di istruttoria e spedizione.

COME CONTESTARE UN PREAVVISO DI ACCERTAMENTO DUE MODALITÀ DI CONTESTAZIONE

L'utente dopo aver ricevuto dal Comando di Polizia Municipale il verbale, può procedere con la contestazione del preavviso secondo due possibili modalità che hanno tempi e procedure diverse: è possibile rivolgersi al Prefetto del capoluogo di provincia in cui è avvenuta l'infrazione, oppure al Giudice di Pace.

In entrambi i casi il ricorso può essere presentato in carta libera, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica, consegnandolo a mano oppure inviandolo con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. I tempi di risposta variano: per il Prefetto sono fissi, mentre per il Giudice di Pace dipendono da quando viene fissata l'udienza.

La differenza sostanziale tra le due procedure consiste nel fatto che il ricorso al Giudice di Pace ha un costo fisso di 38 euro e inoltre l'automobilista che contesta la multa deve presentarsi di persona all'udienza.

Se la multa è di scarsa entità o la città dove è avvenuta l'infrazione contestata è lontana da quella di residenza, il ricorso al giudice di pace potrebbe non essere conveniente: le spese fisse e di viaggio renderebbero il procedimento piuttosto costoso. A favore di questa soluzione c’è però il fatto che il Giudice di Pace, anche nel caso in cui non accolga in pieno il ricorso, ha la facoltà di diminuire l'ammontare della multa.

Il ricorso presentato al Prefetto è invece gratuito, ma se la contestazione viene respinta, la sanzione da pagare sarà almeno doppia rispetto a quella iniziale.

TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO SCADUTI

Il Ministro delle infrastrutture e Trasporti si è espresso in merito alla sanzionabilità degli utenti delle aree di sosta a pagamento che presentano un titolo di sosta scaduto, sostenendo che se nel caso in cui la sosta si prolunghi oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni, ma si dà corso al recupero delle ulteriori somme dovute.

È stato da più parti chiarito il fatto che l’intervento del Ministro, seppur autorevole, non ha fondamento di legge e pertanto allo stato attuale, fin tanto che non interverrà una norma legislativa che faccia chiarezza sull’attuale scenario normativo specifico, la permanenza in aree di sosta a pagamento con titolo scaduto, continuerà ad essere sanzionata ai sensi dell’art 7 del Codice della Strada.