Bonus Sociale Nazionale TARI
A seguito dell’adozione del D.P.C.M. n. 24/2025 e della Deliberazione ARERA n.133/2025/R/RIF, gli utenti domestici (nuclei familiari) del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani che si trovano in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad un’unica fornitura di servizio nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare, potranno beneficiare delle agevolazioni tariffarie previste dall’articolo 57-bis, co. 2, del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 157/2019.
Solo successivamente alla definizione da parte di ARERA delle modalità di scambio e condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto, il bonus sociale TARI potrà essere riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dei predetti requisiti, senza necessità di inoltrare alcuna domanda o richiesta.
L'accesso al bonus sociale per i rifiuti sarà riconosciuto, a livello nazionale, ai nuclei familiari il cui disagio economico sia rappresentato dal seguente stato:
- indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico;
- indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico.
Tali valori soglia vengono aggiornati con cadenza triennale dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
L'agevolazione consisterà in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI).
Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione della stessa agli utenti beneficiari, ARERA ha istituito la componente perequativa UR3,a applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), secondo gli indirizzi della medesima Autorità (Deliberazione ARERA n.176/2025/R/RIF).
Si attendono pertanto i provvedimenti attuativi dell’Autorità al fine di conoscere le regole tecniche per l'applicazione del bonus sociale TARI.