Disattivazione degli impianti termici
È considerato impianto termico o generatore disattivato, quello privo di parti essenziali senza le quali l’impianto termico o il generatore non può funzionare, o quello non collegato ad una fonte di energia.
Nel caso in cui un responsabile intenda disattivare un impianto termico, dovrà trasmettere ad Aset S.p.A. entro 60 giorni dalla data di disattivazione i seguenti documenti:
- copia debitamente compilata della dichiarazione di disattivazione (allegato 17);
- copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
- dichiarazione di avvenuto intervento di disattivazione dell’impianto rilasciata dall’impresa che lo ha effettuato o in alternativa, documento rilasciato dalla società di distribuzione della fonte energetica di avvenuta chiusura del contatore;
- se per l’impianto non è stato trasmesso ad Aset S.p.A. un rapporto di controllo di efficienza energetica munito di segno identificativo, occorre inviare ultimo allegato G o rapporto di controllo di efficienza energetica privo di segno identificativo rilasciato dal manutentore per l’impianto oggetto di disattivazione.
Ai fini della riattivazione dell’impianto termico occorrerà che il manutentore invii al Soggetto Esecutore una dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM - allegato 8) e, se non trasmessa precedentemente, copia della dichiarazione di frequenza di manutenzione (DFM). Per quanto concerne la scadenza dell’invio di un rapporto di controllo di efficienza energetica e/o di una DAM se pertinente, si provvederà ad aggiornare la scadenza partendo dal giorno della riattivazione dell’impianto termico.