Adempimenti responsabili di impianto

LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
La legge regionale n° 19/2015 disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati, al fine di sostenere il contenimento dei consumi energetici e favorire il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici stessi.
Per il comune di Fano l’attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici sarà svolta dalla propria società controllata Aset S.p.A. che opera in qualità di soggetto esecutore.
Ai fini di un corretto esercizio degli impianti i responsabili degli stessi dovranno attenersi agli adempimenti loro affidati dalla legge regionale e di seguito sinteticamente riportati.

CHI È IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO?
Può essere

  • il proprietario dell’unità abitativa/produttiva non locata in cui è presente l’impianto termico
  • l’occupante a qualsiasi titolo dell’unità abitativa/produttiva in cui è presente l’impianto termico
  • l’amministratore di condominio
  • il terzo responsabile se nominato ai sensi dell’art 6 d.p.r. 74/2013

QUALI SONO GLI IMPIANTI TERMICI INTERESSATI DALLA LEGGE REGIONALE 19/2015?
Sono gli impianti destinati alla climatizzazione invernale o estiva o ad entrambe le tipologie di climatizzazione, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, a energia elettrica aventi le seguenti caratteristiche:

  • impianti con sistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non inferiore a 10 kw;
  • impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale in uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento) non minore di 12 kw;

gli impianti alimentati da teleriscaldamento e quelli che operano in regime di cogenerazione o trigenerazione.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI PRINCIPALI A CARICO DEL SOGGETTO RESPONSABILE
Il soggetto responsabile di un impianto termico provvede a:

  • condurre l’impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all’articolo 3 del d.p.r. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all’articolo 4 dello stesso d.p.r.;
  • demandare la conduzione dell’impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kw a un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
  • demandare a operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra;
  • far eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione di un impianto termico, affidando dette operazioni a un manutentore abilitato ai sensi del dm 37/2008 o, nei casi previsti dalla legge, affidando la responsabilità e la manutenzione dell’impianto a un soggetto terzo (terzo responsabile ex art. 6 d.p.r. 74/2013);
  • firmare per presa visione la dichiarazione di frequenza di manutenzione che il manutentore, all'atto di presa in carico della manutenzione di un impianto, deve provvedere a compilare e caricare su Portale Regionale CURMIT;
  • far eseguire al proprio manutentore di fiducia il controllo di efficienza energetica, e sottoscrivere per presa visione il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) che il manutentore dovrà compilare in base alla tipologia di impianto e secondo la cadenza prevista dalla normativa. Il rapporto dovrà essere completato con l’apposizione di segno identificativo (bollino) specifico per la tipologia di impianto e caricato a cura del manutentore o terzo responsabile su Portale Regionale CURMIT. Il costo del segno identificativo, preventivamente acquistato dal manutentore per conto del proprio cliente, è a carico del responsabile dell’impianto, che rimborserà il valore d’acquisto al manutentore stesso.

Per gli impianti termici con generatore di calore a fiamma alimentati a gas (metano o gpl) aventi potenza termica utile nominale compresa tra 10 kw e 100 kw per i quali sia prevista una manutenzione periodica con frequenza inferiore o uguale a due anni, il manutentore effettuerà dopo due anni dall'avvenuta esecuzione del RCEE munito di segno identificativo, la dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM), che il responsabile dell’impianto dovrà preventivamente firmare per presa visione. Il manutentore provvederà a caricare il documento sul Portale Regionale.

IL RESPONSABILE DI IMPIANTO CONSERVA, COMPILA E SOTTOSCRIVE, QUANDO PREVISTO, LA DOCUMENTAZIONE TECNICA DELL’IMPIANTO E IN PARTICOLARE:
1) La dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al d.m. 37/2008;
2) Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica e della dichiarazione di avvenuta manutenzione che il manutentore o installatore ha l’obbligo di redigere al termine delle operazioni di controllo o manutenzione;
3) Copia del rapporto di prova, che l’ispettore ha l’obbligo di redigere al termine di un’eventuale ispezione dell’impianto termico;
4) Il libretto di impianto;
5) I libretti d’uso e manutenzione dei vari componenti dell’impianto;

ALTRI ADEMPIMENTI A CARICO DEL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO
a) Ogni qualvolta si verifichi il cambio di responsabile di impianto, il nuovo responsabile comunica al soggetto esecutore il proprio nominativo compilando il modulo specifico previsto dalla legge regionale e lo invia:
entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile (ex novo o sostituzione – allegato 3) o al cambio di amministratore di condominio (allegato 2);
entro 30 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante (allegato 1);
L’amministratore di condominio o il terzo responsabile cessati, comunicano la cessazione dell’incarico al soggetto esecutore (rispettivamente allegato 2 e allegato 3).
b) Conserva la dichiarazione di frequenza all’interno del libretto di impianto al quale la unisce in modo permanente.
c) Provvede a far aggiornare il libretto di impianto in caso di installazione o di ristrutturazione di impianto e invia al soggetto esecutore la scheda identificativa dell’impianto estratta dal libretto di impianto.
d) consente l’ispezione dell’impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche previste dalla legge, firmando per presa visione il rapporto che l’ispettore compila al termine del controllo.

IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
Per sapere come verranno effettuate le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici accedi alla sezione Ispezioni e tariffario.