Regolamento

Allegato A al contratto per l'affidamento del servizio di gestione di illuminazione votiva nei cimiteri urbani e rurali del Comune di Fano approvato con delibera della Giunta Comunale del 21/12/2006.
ART. 1

Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina il servizio per 'illuminazione votiva dei cimiteri urbani e rurali del Comune di Fano, nel rispetto, oltreché del presente regolamento, delle norme di cui:

  1. al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
  2. al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
  3. al "Regolamento comunale di polizia mortuaria";
  4. di ogni altra disposizione generale e speciale applicabile alla materia

Il servizio non è obbligatorio e verrà concesso a seguito di richiesta fatta dagli interessati presso gli uffici del gestore del servizio, assumendosi l'impegno di pagare la tassa di allacciamento ed il canone di consumo dell'energia elettrica e manutenzione.

ART. 2

Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio, viene erogato dalla società di proprietà comunale denominata Aset Holding Spa, con sede legale in Fano. Il Comune affida pertanto alla propria società tutti gli obblighi di regolare esecuzione del servizio, la quale eserciterà la propria attività sotto l'indirizzo ed il controllo del Comune fermo restando l'impiego di risorse ed attrezzature proprie.

ART. 3

Campo di applicazione
Il servizio sarà assicurato, a richiesta dagli interessati, per l'illuminazione votiva:

  1. dei campi di inumazione;
  2. dei loculi cimiteriali;
  3. delle tombe e cappelle di famiglie;
  4. di colombari, ossari limitatamente alle zone già servite da linea principale.

Tutti gli interventi di costruzione delle nuove tombe o cappelle dovranno prevede predisposizione per l'allacciamento alla linea generale.

ART. 4

Orario del servizio e sospensione
Il servizio di illuminazione votiva del Cimitero è continuativo. L'eventuale sospensione del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori qualsiasi causa di forza maggiore, non comporteranno rimborsi agli utenti.

ART. 5

Tariffe - Pubblicità delle tariffe
Il servizio, a domanda individuale (D.M. 31 dicembre 1983), sarà assicurato dalla società del Comune che applicherà le speciali tariffe approvate dalla Giunta Comunale.
Le tariffe saranno annualmente aggiornate a cura dal Gestore nel limite di cui all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) pubblicato sulla G.U. di dicembre e riferito al mese di Novembre dell'anno precedente.
Eventuali incrementi annuali eccedenti l'indice Istat, dovranno essere richiesti preventivamente dal Gestore al Comune, entro il mese di dicembre di ogni anno e dovranno essere debitamente corredati delle cause a base dell'incremento, (elettricità, mano d'opera, prodotti e materiali di consumo), i medesimi avranno comunque effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo dell'adozione da parte della Giunta comunale.
Le tariffe saranno così costituite:

  • Spese fisse di impianto comprendenti:
    1. la compartecipazione delle spese di allacciamento in misura fissa per tutte le utenze;
  • Canone di abbonamento per ogni punto luce comprendente:
    1. la sorveglianza e la manutenzione degli impianti;
    2. l'erogazione dell'energia elettrica. Per ogni richiesta d'allacciamento l'utente dovrà versare unitamente ai costi di allaccio ed alla quota parte annuale del canone, le spese di istruzione pratica richieste dal Gestore.

Qualsiasi modifica della tariffa eccedente l'adeguamento Istat annuale s'intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione di Giunta, e l'utente se non vorrà accettare tali modifiche dovrà disdire il contratto.

ART. 6

Modalità per il pagamento del canone
Il canone di allacciamento dovrà essere pagato secondo le modalità stabilite nell'ambito del contatto di servizio sottoscritto tra il Comune e la società di gestione. Il mancato pagamento del canone di allacciamento entro i termini richiesti comporterà l'annullamento e l'inefficacia della richiesta di allacciamento, la disdetta del contratto e la sospensione del servizio. Qualora l'utente intenda riallacciare la lampada al proprio defunto, dovrà estingue il relativo debito, presentare nuova domanda e pagare conseguentemente la relativa quota di allacciamento, la quota parte annuale del canone e le spese di istruzione pratica. Il ritardato pagamento da parte dell'utente dei canoni annuali rispetto ai termini indicati e richiesti dalla società comunale comporterà l'applicazione degli interessi di mora nei termini di legge.

ART. 7

Durata della convenzione
La durata del contratto di fornitura del servizio sarà legata alla durata della relativa concessione cimiteriale, lo stesso deve essere richiesto dall'utenza al gestore, che provvederà quindi all'allaccio. I contratti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno, qualora non intervenga disdetta scritta dell'utente il cui effetto sarà coincidente con la scadenza dell'anno in corso. Le richieste di disdetta, dell'illuminazione votiva, avranno efficacia con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui verranno presentate.

ART. 8

Richiesta di utenza
La richiesta di allacciamento potrà essere fatta in qualsiasi momento e l'adozione sarà immediata con effetto dalla sottoscrizione del contratto con la società comunale solo per le zone già servite da impianto di illuminazione votiva. Per le zone non servite sarà comunicato immediatamente agli interessati l'eventuale programma di estensione del servizio. Le lampadine verranno fornite dalla società comunale che assicurerà altresì gli adempimenti di allacciamento e manutenzione ordinaria come disciplinato da contratto di servizio.

ART. 9

Divieti e competenze
E' assolutamente vietato agli utenti:

  1. manomettere gli impianti;
  2. asportare e sostituire le lampadine;
  3. provvedere in proprio all'allaccio dell'utenza o al riallaccio di utenza disattivata per morosità.

Ricorrendone le circostanze, la società del Comune avrà sempre il diritto di sospendere la fornitura senza obbligo di avviso.

COMPETENZE DELLA SOCIETA' DEL COMUNE:

COMPETENZE DELL'UTENTE:
- la cura della parte di impianto di sua pertinenza mantenendo sempre in sta efficienza il portalampada con gli annessi accessori di protezione;
- la comunicazione immediata di ogni guasto o rottura dell'impianto;
- la comunicazione tempestiva agli uffici comunali, di ogni variazione del proprio domicilio o eventualmente, del nuovo domicilio presso il quale desidera ricevere il bollettino di canone.

ART. 10

Censimento e regolarizzazione delle utenze in atto
La società comunale provvederà al censimento ed alla regolarizzazione delle utenze, subentrerà, senza soluzione di continuità in tutti i contratti in essere al 31.12.2006 e stipulerà direttamente i contratti per le nuove forniture. Tutte le utenze in atto non perfezionate con apposito contratto, potranno essere regolarizzate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine, la società comunale, notificherà agli interessati, apposito invito a regolarizzare l'utenza fissando un termine non inferiore a 30 giorni.

ART. 11

Entrata in vigore e pubblicità del regolamento
Il presente regolamento entrerà in vigore a far data dal 01.01.2007 Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione in qualsiasi momento.