Modello Organizzativo ex D.LGS. 231/2001

l D.Lgs. 231/2001 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento la nozione di responsabilità "amministrativa" (ma sostanzialmente penale) delle persone giuridiche (societas delinquere potest) per reati commessi a suo vantaggio da “soggetti apicali” o “dipendenti/collaboratori”.

La responsabilità ha natura sostanzialmente penale perché: è derivante da reato, viene accertata con le garanzie del procedimento penale; comporta l'applicazione di sanzioni afflittive sino all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Il Decreto introduce, pertanto, la nuova “responsabilità amministrativa” per un numero predeterminato (ma progressivamente sempre più esteso col passare degli anni) dei c.d. reati presupposto 231, in realtà assai simile a quella penale della persona fisica, a carico dell'Ente che va ad aggiungersi a quella tradizionale della persona fisica che ha commesso o tentato il reato.

Tale responsabilità estende i propri pesantissimi effetti sul patrimonio dell'Ente (ma può portare anche alla revoca dell'autorizzazione necessaria per svolgere l'attività o al commissariamento giudiziale dell'Ente) e, indirettamente, sugli interessi economici dei Soci.

Il legislatore, ad ogni modo, ha espressamente previsto, con il Decreto in oggetto, la possibilità per l'Ente di andare esente dalla predetta responsabilità nella sola ipotesi esimente in cui questi si sia dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) nonché di un Organismo di Vigilanza sempre nonché qualora il predetto modello risulti costantemente verificato, efficace ed aggiornato.

Pertanto l'Ente/Società non risponde dei reati commessi dai propri dipendenti se prova:

  • di aver adottato ed attuato efficacemente Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 conformi ai requisiti del D.Lgs. 231/2001;
  • di aver affidato ad un Organismo dotato di autonomi poteri d’iniziativa e controllo (ODV) la vigilanza e l'aggiornamento di tale Modello 231;
  • che il modello è stato eluso in modo fraudolento;
  • il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Il Modello si pone l'obiettivo di realizzare un completo sistema di controllo ed organizzazione interno, anche per quanto disposto e previsto altresì dall'art. 30 D.Lgs. n. 81/2008 (che è articolo integrativo del D.Lgs. n. 231/2001) quale esimente per la responsabilità della società in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il Modello correttamente predisposto ed efficacemente attuato evita sanzioni di natura pecuniaria (la cui quantificazione avviene in quote, per importi che possono arrivare ad 1 milione e mezzo di euro) ed interdittiva quali:

  • interdizione dall'esercizio dell'attività;
  • sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessione;
  • divieto di contrattare con la P.A.;
  • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi;
  • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'adozione del Modello 231 ed il suo continuo aggiornamento ed efficace applicazione evita anche possibili azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori che non lo hanno adottato, esponendo così l'Ente al rischio di gravi conseguenze patrimoniali.

ASET SpA ha adottato un proprio ed esclusivo Modello ex D. Lgs. 231/2001, che è stato predisposto “su misura” della realtà organizzativa al fine di poter far fronte alle esigenze emergenti dalla reale struttura ed organizzazione della società. Pertanto è stato il frutto di una attenta analisi dei processi aziendali al fine di determinare l'esposizione della società stessa ai reati presupposto contemplati nel D. Lgs. 231/2001 (art. 6).

Il CdA di ASET SPA ha adottato e approvato:

  • il Modello 231 – Parte Generale con atto deliberativo n. 067 del 11/06/2014
  • il Modello 231 – Parte Speciale con atto deliberativo n. 088 del 04/08/2014

ed ha istituito un Organismo plurisoggettivo di Vigilanza con atto deliberativo n. 068 del 11/06/2014.

Il CdA di ASET SPA ha approvato in data 15/02/2017 con atto deliberativo n. 021 l'aggiornamento sia della Parte Generale che della Parte speciale del Modello 231 vigente in Azienda (Rev. 01)

Il CdA di ASET SPA ha approvato in data 28/09/2017 con atto deliberativo n. 070 l'aggiornamento sia della Parte Generale che della Parte speciale del Modello 231 vigente in Azienda (Rev. 02) a seguito della fusione aziendale.

Il CdA di ASET SPA ha approvato in data 22/11/2018 con atto deliberativo n. 040 l'aggiornamento della Parte Generale e della Parte speciale del Modello 231 vigente in Azienda (Rev.03) nonchè la Mappatura dei processi e comportamenti a rischio reato presupposto, i Protocolli di prevenzione e documenti integranti. 

Il CdA di ASET SPA ha approvato in data 13/05/2019 con atto deliberativo n. 017 l'aggiornamento della Parte Generale e della Parte speciale del Modello 231 vigente in Azienda (Rev.04), della Mappatura dei processi e comportamenti a rischio reato presupposto e di due Protocolli di prevenzione.

Il CdA di ASET SPA ha approvato in data 12/12/2023 con atto deliberativo n. 33 l'aggiornamento della Parte Generale del Modello 231 vigente in Azienda (Rev.05), in relazione alla determinazione della durata massima dell’incarico dei membri dell’Odv ridotta da quattro a tre anni e relativa possibilità di nuovi incarichi ridotta da quattro a due ed ha aggiornato la valutazione dei rischi dei processi e comportamenti a rischio reato presupposto del modello vigente.

Il Modello implementato deve pertanto:

  • Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati
  • Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire
  • Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati
  • Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli
  • Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

Il Modello 231 si articola come segue:

  • Parte generale (identificante le caratteristiche strutturali dell'Organizzazione nonché le modalità di creazione del modello e della sua diffusione – formazione/informazione);
  • Parte speciale (afferente le diverse tipologie di reati presupposto contemplati nel D.Lgs. 231/2001, e recante la mappatura dei rischi di commissione dei reati);
  • Codice Etico-Comportamentale (indicante le regole di condotta proprie dell'Organizzazione);
  • Sistema disciplinare (riportante i principi base del CCNL applicato, e le altre regole sanzionatorie a carico dei soggetti che collaborano senza essere dipendenti ecc.);
  • Regolamento dell'Odv;
  • Sistema di Procure e deleghe;
  • Organizzazione gerarchico-funzionale.

Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo, sia nella sua fase di realizzazione sia nella successiva fase di implementazione, è stato configurato quale completamento dei sistemi presenti nell'Organizzazione.

Il Modello 231, pertanto, non si pone quale strumento aziendale a sé stante ma risulta interattivo con il vigente Sistema di Gestione Integrato Qualità-Salute e Sicurezza-Ambiente (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001).

Il D.Lgs. 231/2001 richiede espressamente, ai sensi dell'art. 6.1 lett b) la costituzione di un Organismo, dotato dei seguenti requisiti:

  • Autonomia e Indipendenza;
  • Onorabilità;
  • Professionalità;
  • Continuità di azione;

al fine di:

  • vigilare sull'effettività ed adeguatezza del Modello;
  • valutare l'attualità del Modello;
  • proporre i necessari adeguamenti e verifiche;
  • ricevere le segnalazioni attinenti possibili illeciti o irregolarità aziendali.

Tutte le attività sopradescritte sono regolamentate nell'apposito Regolamento dell'OdV, redatto dallo stesso Organismo dopo il suo insediamento e inviato al CdA per la presa visione e la relativa vidimazione.

Per poter assolvere in modo esaustivo i propri delicati ed onerosi compiti di vigilanza l'ODV deve essere dotato, come specifica il D.Lgs. n. 231/2001 [articolo 6, 1° comma, lett. b) D. Lgs. n. 231/2001] di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ovvero di strumenti adeguati per poter verificare l'idoneità e la puntuale e completa attuazione delle procedure codificate per la prevenzione degli illeciti e in ciascuna delle aree di rischio individuate in seno all'ente.

Per poter efficacemente operare in tal senso, fondamentale risulta l'autonomia nei confronti degli organi di direzione ed amministrazione dell'ente che deve caratterizzare le fasi dell' “iniziativa” e del “controllo”.

L'organismo dovrà essere munito della capacità di decidere cosa, quando, e come esplicare la propria fondamentale funzione di controllo, agendo in modo indipendente dalle altre funzioni ed organi di vertice dell'ente, in quanto sono essi stessi destinatari dell'attività ispettiva.

Inoltre, molto significativa, evidentemente, è la facoltà di attivarsi (con criteri di autonomia) nella richiesta di informazioni, dati e documenti verso tutte le componenti interne dell'ente.

Ulteriori, fondamentali, prerogative dell'ODV sono:

  • la facoltà di eseguire interviste e raccogliere segnalazioni;
  • dotazione di risorse proprie ovvero, ove necessario, ricorrere a consulenti esterni.

Fondamentale rilevanza assume il generale obbligo di assoluta ed incondizionata collaborazione incombente su tutti i livelli e le funzioni della società o dell'ente, siano essi operativi ovvero di direzione o di amministrazione.

In tal senso, la legge esplicitamente prevede precisi obblighi di informazione di cui l'organismo di controllo deve risultare destinatario, anche se la relazione illustrativa sul punto non fornisce ulteriori chiarimenti.

Ai sensi del disposto dell'art. 6, comma 2, lett. d) i modelli devono “prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”.

In assenza della predisposizione di una adeguata “reportistica” all'ODV il modello stesso non potrà dirsi efficace.

L'organo di controllo interno deve essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio e deve avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi aggiornamenti. Il Codice Etico deve prevedere l'obbligo inderogabile di fornire informazioni all'OdV senza eccezione alcuna.

Sarà, inoltre, destinatario di segnalazioni da parte del management circa eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato nonché di ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del modello nelle aree a rischio.

Pertanto sono state attivate idonee procedure di reportistica interna indirizzate all'ODV, tutte per iscritto (tramite apposita cassetta postale affissa nella sede legale e dedicata casella di posta elettronica certificata: odv[at]cert.asetservizi.it con accesso esclusivo dell'OdV).
L'ODV dovrà agire approfondendo la segnalazione (eventualmente anche anonima, ma documentata) al fine di trarre un proprio imparziale e fondato convincimento circa la veridicità dell'informazione pervenuta e, comunque, in modo tale da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente e/o con mala fede.

La composizione del vigente OdV di ASET SpA è visibile nell'organigramma aziendale presente nella sezione Amministrazione trasparente del sito.