Norme transitorie e finali

Articolo 22

Ferma la competenza della Giunta Comunale in ordine alla destinazione dei parcheggi a pagamento ed alla determinazione delle tariffe è il Gestore che provvede ad individuare i criteri e le modalità di gestione di ogni singolo parcheggio.

Nella determinazione delle tariffe si potranno prevedere particolari e differenziate tipologie tariffarie da riservarsi a favore dei cittadini residenti nel centro storico.

Articolo 23

Le violazioni al presente regolamento, non riconducibili alle disposizioni contenute nel NCS, saranno sanzionate ai sensi dell’articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, a seconda della gravità dell’infrazione commessa e/o della reiterazione della violazione.

Articolo 24

Il presente regolamento, dopo l’avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all’albo pretorio, ed entra in vigore il giorno successivo all’ultimo giorno di pubblicazione.

Articolo 25

Il presente regolamento sostituisce eventuali norme aventi carattere simile o identico contenute in altri regolamenti ed abroga gli articoli in contrasto con esso, fatte salve eventuali disposizioni di carattere generale dettate da norme di legge.

Il Gestore è autorizzato ad emanare norme di applicazione del presente regolamento previo parere degli uffici comunali competenti in materia di viabilità e traffico. Resta sempre in capo al Comune di Fano il potere sanzionatorio, la titolarità ed i relativi pubblici poteri in ordine alla disciplina ed alla tutela della sosta e relativi spazi anche in relazione al miglior assetto della viabilità stradale.

Articolo 26

Per l’uso esclusivo dei parcheggi pubblici destinati alla sosta a pagamento il Gestore è tenuto esclusivamente al pagamento della TOSAP in base alle relative normative e nazionali e regolamentari vigenti nel Comune di Fano.

Occupazioni temporanee parziali o totali degli stalli adibiti a parcheggio a pagamento per esigenze pubbliche (fiere, mercati, eventi culturali, sportivi ecc) comporteranno il corrispettivo scomputo della Tosap onde evitare la duplicazione dell’obbligazione tributaria.

Articolo 27

Con l’entrata in vigore del presente regolamento tutti i contratti di abbonamento stipulati precedentemente sono validi tino al termine della relativa scadenza, salvo disdetta esperibile da parte del gestore nei termini di legge e contrattuali.