Servizio Idrico Integrato

Agevolazioni bollette servizio idrico popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi

24 ottobre 2017

Agevolazioni bollette servizio idrico popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi

A seguito degli eventi sismici verificatisi il 24 Agosto 2016 e successivi, con Delibera 252/2017/R/com l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha disposto le agevolazioni a favore delle utenze delle zone colpite dal sisma, le modalità di ottenimento delle stesse e le modalità di rateizzazione delle fatture sospese.

 L’AEEGSI ha previsto, per un periodo di 36 mesi a partire dalla data del sisma:

          - l’azzeramento di tutte le componenti tariffarie delle bollette, ovvero non verranno applicati i corrispettivi tariffari per acquedotto, fognatura, depurazione e le componenti tariffarie UI di perequazione;

          - l’eliminazione dei corrispettivi per nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni, subentri/volture resi necessari a seguito degli eventi sismici.

Le agevolazioni si applicano alle utenze di cui all’art. 2 della Delibera 252/2017/R/com dell’'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Le agevolazioni sono riconosciute in maniera automatica a tutte le utenze attive alle date sopra indicate ubicate nei comuni colpiti dal sisma, nonché a quelle delle strutture abitative di emergenza - SAE e moduli abitativi provvisori rurali di emergenza - MAPRE (punti a, b, c, d); senza la necessità di presentare alcuna istanza.

Negli altri casi (punti e, f, g, h) le agevolazioni vengono applicate su richiesta dell’interessato, mediante la presentazione di apposita istanza e la durata dell’agevolazione è limitata alla sola inagibilità dell'immobile danneggiato. Qualora l’agibilità dell’unità immobiliare sia ripristinata prima della scadenza dei 36 mesi, si dovrà darne comunicazione al gestore entro 30 giorni. L’inagibilità parziale o totale ed il nesso di causalità con gli eventi sismici deve essere attestata da perizia asseverata o idonea documentazione equipollente, da fornire al gestore entro 18 mesi dalla presentazione dell’istanza, pena la sospensione delle agevolazioni.

La Delibera 252/2017/R/com prevede che entro il 31 dicembre 2017 si provvedea ad emettere una fattura unica di conguaglio degli importi già addebitati che tenga conto delle agevolazioni sopra previste, degli importi eventualmente già pagati dal cliente e/o delle fatture precedentemente emesse oggetto di sospensione di pagamento. Verrà garantita all’utente la facoltà di rateizzare l’intero importo della fattura unica per un periodo massimo di 24 mesi, senza applicazione di interessi, coerentemente alla periodicità di fatturazione applicata al cliente medesimo e sulla base di rate non inferiori a 20 euro. Di norma, non è prevista la rateizzazione per importi inferiori a 50 euro per singola fornitura. E' comunque fatta salva la possibilità del cliente di provvedere al pagamento senza rateizzazione o di optare per un periodo inferiore di rateizzazione. Il piano di rateizzazione sarà comunicato al cliente contestualmente alla fattura unica.

Successivamente, con la Deliberazione n. 608/2017/R/com dell’11 agosto 2017, l’AEEGSI ha aggiornato e integrato le misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi.

Con il suddetto provvedimento ha ritenuto opportuno:

- modificare i termini di emissione della fattura unica di conguaglio di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com, prevedendo che tale fattura non possa essere emessa prima del 28 febbraio 2018;

- prevedere, a tutela degli utenti finali, che i gestori del SII non diano corso ad eventuali azioni di sospensione della fornitura fino al nuovo termine di emissione della fattura unica di conguaglio;

Pertanto, l’emissione delle fatture del Servizio Idrico rimarrà sospesa fino al 28/02/2018. Successivamente a tale data e comunque entro il 30/04/2018, si procederà all’emissione di una fattura unica di conguaglio con la quale saranno contabilizzate le agevolazioni e i consumi fino alla data di emissione della fattura medesima.

Si evidenzia che le agevolazioni applicate saranno riconosciute in misura pari al 100% dell’importo che sarebbe stato fatturato in assenza di agevolazione. Le agevolazioni applicate pertanto consentiranno l’azzeramento dei corrispettivi per il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione (quota fissa e quota variabile); agli utenti beneficiari non verranno inoltre applicate le ulteriori componenti tariffarie (UI1 e UI2).

La fattura unica di conguaglio sarà oggetto di rateizzazione e dovrà contabilizzare anche i prelievi non ancora fatturati di competenza di periodi precedenti alla data del sisma. Tuttavia, a tali prelievi non si applicano le agevolazioni. Pertanto la fattura unica di conguaglio contabilizzerà, da una parte, gli importi relativi alle tariffe non agevolate applicate ai prelievi effettuati fino al giorno precedente la data del sisma e, dall’altra, gli importi relativi alle tariffe agevolate applicate ai prelievi effettuati dalla data del sisma in poi.